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Legislatura XIX

Proposta emendativa 5.01.in VII Commissione in sede referente riferita al C. 1902

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/06/2024  [ apri ]
5.01.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Semplificazioni in materia di autorizzazione delle competizioni sportive su strada)

  1. Al fine di garantire un più equilibrato bilanciamento tra il diritto allo sport con riferimento alle competizioni sportive che si svolgono su strada e i diritti di tutti i soggetti che utilizzano la strada, in attuazione dell'articolo 33 ultimo comma della Costituzione, all'articolo 9 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

   «1. Sulle strade ed aree pubbliche sono permesse le competizioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche nei limiti e alle condizioni previste dalla legge.
   2. Al fine di garantire la sicurezza pubblica, il buon funzionamento del servizio di trasporto pubblico, nonché del traffico ordinario, le competizioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche devono essere autorizzate. L'autorizzazione è rilasciata dal comune in cui devono avere luogo le gare atletiche e ciclistiche e quelle con animali o con veicoli a trazione animale. Essa è rilasciata dalla regione e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per le gare atletiche, ciclistiche e per le gare con animali o con veicoli a trazione animale che interessano più comuni. Per le gare atletiche, ciclistiche e quelle con animali o con veicoli a trazione animale che interessano il territorio di più regioni, l'autorizzazione è rilasciata dalla regione o dalla provincia autonoma del luogo di partenza, d'intesa con le altre regioni interessate, che devono rilasciare il nulla osta entro il termine di venti giorni antecedenti alla data di effettuazione della gara. Per le gare con veicoli a motore l'autorizzazione è rilasciata, sentite le federazioni nazionali sportive competenti e dandone tempestiva informazione all'autorità di pubblica sicurezza: dalla regione e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per le strade che costituiscono la rete di interesse nazionale; dalla regione per le strade regionali; dalle province per le strade provinciali; dai comuni per le strade comunali. Nelle autorizzazioni sono precisate le prescrizioni alle quali le gare sono subordinate. Si applicano le disposizioni dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Quando, per i diversi interessi pubblici che coinvolgono più enti, sia necessario acquisire le previste autorizzazioni, si può procedere con una Conferenza dei servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e delle sue successive modificazioni.
   2-bis. Le autorizzazioni di cui al comma 2 devono essere richieste dai promotori almeno quindici giorni prima della manifestazione per quelle di competenza del sindaco e almeno trenta giorni prima per le altre.»;

   b) al comma 7-bis le parole: «ai sensi dell'articolo 6, comma 1, ovvero, se trattasi di centro abitato, dell'articolo 7, comma 1.» sono sostituite dalle seguenti: «. La sospensione temporanea è disposta con provvedimento del prefetto, salvo la competenza del sindaco, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, per le competizioni che si svolgono interamente soltanto nel territorio di un medesimo comune.»;

   c) al comma 9 aggiungere infine il seguente periodo: «In caso di violazione dell'ordinanza di sospensione temporanea della circolazione ai sensi del comma 7-bis, si applicano le sanzioni amministrative previste dell'articolo 6, comma 12.».