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Legislatura XIX

Proposta emendativa 4.01.in VII Commissione in sede referente riferita al C. 1902

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/06/2024  [ apri ]
4.01.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Iniziative volte al sostegno dell'attività sportiva agonistica svolta dagli studenti di istituti di istruzione secondaria di secondo grado)

  1. Nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione, il Programma studente-atleta è realizzato dai singoli istituti scolastici, nell'ambito della propria autonomia, al fine di permettere agli studenti-atleti di alto livello, individuati sulla base dei requisiti stabiliti in accordo con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), il Comitato italiano paralimpico (CIP) e Sport e salute SpA, iscritti agli istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali e paritari del territorio nazionale, di conciliare il proprio impegno agonistico con quello scolastico.
  2. Per l'ammissione al programma lo studente-atleta deve presentare all'istituto scolastico la Certificazione di atleta agonista, emessa, timbrata e firmata dalla Federazione sportiva d'appartenenza.
  3. Lo studente membro del Programma studente-atleta, per mantenere la titolarità e i diritti derivanti da tale programma per il successivo anno scolastico deve riportare una costanza di voto che non presenta più di due materie insufficienti.
  4. Nell'ambito del Programma studente-atleta gli istituti scolastici riconoscono formalmente allo studente le competenze non cognitive acquisite tramite la pratica sportiva agonistica, tra le quali figurano: l'identificazione degli obiettivi da raggiungere, l'applicazione di regole e valori nell'ambito della pratica sportiva, la gestione della responsabilità e del tempo, la gestione del processo di comunicazione, il lavoro di gruppo, lo sviluppo di leadership, la gestione dei conflitti, l'auto controllo e la gestione dello stress, la capacità di prendere decisioni e risolvere problemi, lo sviluppo di creatività ed innovazione, la consapevolezza interculturale.
  5. Il riconoscimento delle competenze non cognitive di cui al comma 4 comporta l'esonero degli studenti iscritti al Programma studente-atleta dallo svolgimento delle ore di alternanza scuola-lavoro.
  6. Al fine di permettere allo studente-atleta di preparare e partecipare a competizioni di carattere regionale, nazionale e internazionale, allo stesso sono riconosciuti tre giorni di assenza giustificata per ciascun mese. Per fruire di tali giorni lo studente-atleta deve esibire idonea documentazione relativa all'allenamento finalizzato a una imminente competizione, prodotta dalla federazione sportiva di appartenenza, e allo svolgimento della competizione stessa, comprovata da un certificato emesso dalla Direzione della competizione.
  7. L'istituto scolastico provvede ad adattare lo svolgimento delle interrogazioni, dei compiti in classe e delle verifiche di apprendimento dello studente-atleta al calendario agonistico federale delle gare e al calendario di allenamenti alle stesse propedeutiche, sottoscritto dal dirigente sportivo del Centro sportivo di appartenenza.
  8. Nel rispetto delle competizioni sportive agonistiche che lo vedono impegnato, lo studente-atleta partecipa all'attività motoria scolastica, alle competizioni scolastiche e interscolastiche a favore e come immagine dell'istituto scolastico.
  9. Lo studente membro del Programma studente-atleta e membro, contestualmente, di un Corpo sportivo delle Forze armate o delle Forze dell'ordine, o che sia qualificato come «atleta di interesse nazionale» ha diritto a ricevere una borsa di studio. La borsa di studio è erogata da Sport e salute S.p.A. sulla base di apposita convenzione con il Ministero per lo sport e i giovani, da stipularsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, secondo i criteri e con le modalità in essa stabiliti.
  10. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024 e a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.