Al comma 3, alla lettera a), premettere la seguente:
0a) all'articolo 25, comma 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di cui al presente comma, la ritenuta d'acconto di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si applica esclusivamente al compenso e non si estende alle somme corrisposte a titolo di rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio necessarie per l'esecuzione della prestazione, sostenute e documentate dal percipiente».