Al comma 3, alla lettera a), premettere la seguente:
0a) all'articolo 25, dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:
«1-quater. Sono considerati lavoratori sportivi i maestri di sci, seppur iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali, limitatamente all'esercizio di attività in qualità di allenatori federali o istruttori nazionali, secondo i criteri e requisiti per l'iscrizione negli appositi ruoli tenuti dalla federazione italiana sport invernali, a favore di associazioni e di società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro delle attività sportive dilettantistiche, di Federazioni sportive nazionali, di Discipline sportive associate, di associazioni benemerite e di enti di promozione sportiva, anche paralimpici, del CONI, del CIP e della società Sport e salute S.p.a., nei limiti di cui all'articolo 28, comma 2, lettera a).».