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Legislatura XIX

Proposta emendativa 3.2.in VII Commissione in sede referente riferita al C. 1902

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/06/2024  [ apri ]
3.2.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. L'articolo 36, comma 6, del decreto legislativo del 28 febbraio 2021, n. 36, si applica a tutti i lavoratori sportivi autonomi, ivi inclusi i lavoratori autonomi occasionali ed i lavoratori autonomi abituali che abbiano optato per regimi di forfettizzazione delle imposte sui redditi.
  2-ter. L'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è sostituito dal seguente:

   «3. La pensione di cui al comma 1 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale e da quelli derivanti da collaborazioni coordinate e continuative di natura sportiva dilettantistica ai sensi del decreto legislativo del 28 febbraio 2021, n. 36, nel limite di 5.000 euro lordi annui».

  2-quater. L'articolo 36, comma 6-quater, del decreto legislativo del 28 febbraio 2021, n. 36, è sostituito dal seguente:

   «6-quater. Le somme versate a propri tesserati, in qualità di atleti e tecnici che operano nell'area del dilettantismo, a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, sono inquadrate come premi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».

  2-quinquies. L'articolo 14, comma 2-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, è sostituito dal seguente:

   «2-quater. Sulle somme di cui all'articolo 36, comma 6-quater, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, versate agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche non si applicano le ritenute alla fonte previste dall'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, se l'ammontare complessivo delle somme attribuite nel suddetto periodo dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di 300 euro; se l'ammontare è superiore a tale importo, le ritenute si applicano sull'importo eccedente».

ident. 3.3.