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Legislatura XIX

Proposta emendativa 3.12.in VII Commissione in sede referente riferita al C. 1902

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/06/2024  [ apri ]
3.12.

  Al comma 3, sostituire la lettera b), con la seguente:

   b) all'articolo 29, primo comma, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Le prestazioni dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti e di ogni altra attività utile al perseguimento delle finalità sportive e alla gestione dell'ente sportivo dilettantistico».

  Conseguentemente, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) all'articolo 29, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

   «2-bis. Le prestazioni sportive dei volontari di cui al comma 1 non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. I rimborsi di cui al presente comma non concorrono a formare il reddito del percipiente.
   2-ter. L'articolo 25, comma 6-bis, del decreto legislativo del 28 febbraio 2021, n. 36, viene sostituito dal seguente:

  “6-bis. Con riferimento ai direttori di gara e ai soggetti che, indipendentemente dalla qualifica indicata dai regolamenti della disciplina sportiva di competenza, sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, sia riguardo al rispetto delle regole, sia riguardo alla rilevazione di tempi e distanze, che operano nel settore dilettantistico, è possibile effettuare alternativamente la comunicazione di instaurazione del rapporto o la designazione della Federazione sportiva nazionale o della Disciplina sportiva associata o dell'ente di promozione sportiva competente, anche paralimpici, ai sensi dei rispettivi regolamenti. Ai medesimi soggetti possono essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio comune di residenza, nei limiti dell'articolo 29, comma 2, in occasione di manifestazioni sportive riconosciute dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a. Alle prestazioni dei direttori di gara che operano nell'area del professionismo non si applica il regime previsto per le prestazioni sportive di cui all'articolo 36, comma 6.”».