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Legislatura XIX

Proposta emendativa 3.01.in VII Commissione in sede referente riferita al C. 1902

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/06/2024  [ apri ]
3.01.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Istituzione di borse di studio per studenti meritevoli negli «Sport minori» e nei «Giochi della Gioventù»)

  1. Al fine di garantire la promozione dell'attività sportiva e di promuoverne il suo esercizio in conformità all'articolo 33 della Costituzione, nonché di garantire il diritto allo studio, è prevista la disposizione di borse per gli studenti capaci meritevoli, conformemente all'articolo 34 della Costituzione, in virtù dei risultati conseguiti nell'esercizio di «sport minori» riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e nei Giochi della Gioventù.
  2. Ai fini della corretta individuazione dei destinatari delle borse di cui al comma 1, si intende:

   a) per «sport minori», l'elenco ufficialmente riconosciuto dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) delle discipline sportive ammissibili iscritte al Registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.

   b) per «Giochi della Gioventù», di cui al protocollo d'intesa del 31 maggio 2023 tra il Ministero dell'istruzione e del merito, il Ministro per lo sport e i giovani, il Ministero della salute, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro per le disabilità.

  3. Nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un fondo, denominato «Fondo borse di studio per gli sport minori e Giochi della Gioventù», con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2024 e di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, per l'erogazione di borse di studio.
  4. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare di concerto con il Ministro per lo sport e i giovani, sono definite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 3, nel rispetto dell'autonomia universitaria che disciplina l'erogazione.
  5. Ai fini dell'assegnazione delle borse di cui al comma 1, è necessario che i richiedenti si siano classificati:

   a) al primo posto nelle competizioni sportive dilettantistiche negli sport minori riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), di cui al comma 2, lettera a), nell'anno precedente a quello per il quale è prevista la concessione della borsa di studio;

   b) al primo posto nei «Giochi della Gioventù», di cui al comma 2, lettera b), conseguiti nella minore età;

  6. Le borse di studio di cui al comma 1 sono erogate agli studenti con indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare non superiore a 45.000 euro.
  7. Con regolamento adottato dal Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa con il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri e con il Ministro dell'istruzione e del merito sono stabiliti i criteri temporali per la validità dei risultati di cui al comma 5, lettera b), ai fini del conseguimento delle borse universitarie.
  8. Agli oneri complessivi di cui al comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024 e a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.