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Legislatura XIX

Proposta emendativa 2.21.in VII Commissione in sede referente riferita al C. 1902

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/06/2024  [ apri ]
2.21.

  Al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:

   a-bis) all'articolo 31 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

   «1-bis. Per le finalità di cui all'articolo 30, comma 1, le Federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate, anche paralimpiche, possono adottare una disciplina transitoria che preveda un periodo di ultrattività del vincolo non oltre il termine massimo di dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, limitatamente agli atleti con tesseramenti in essere al 30 giugno 2023 e in scadenza al 1° luglio 2024, al fine di coniugare l'attività dilettantistica, amatoriale o giovanile con i percorsi di apprendistato di cui al medesimo articolo 30, comma 1, nelle more della loro attivazione, e con il primo contratto di lavoro sportivo, prevedendo altresì specifiche e adeguate ipotesi di svincolo, in armonia con i regolamenti internazionali».