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Legislatura XIX

Proposta emendativa 2.2.in VII Commissione in sede referente riferita al C. 1902

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/06/2024  [ apri ]
2.2.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2
(Modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36)

  1. All'articolo 31 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Tale termine è prorogato al 1° luglio 2025 per i tesseramenti che costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuità, di precedenti tesseramenti in ambito professionistico».

   b) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

   «3-bis. Le Federazioni sportive nazionali cui sono affiliate società professionistiche possono altresì prevedere con proprio regolamento che, al termine del periodo di tesseramento giovanile senza rapporti di lavoro professionistico, in caso di rifiuto da parte dell'atleta di sottoscrivere il primo contratto di lavoro con la società titolare del tesseramento giunto a scadenza, la nuova società che sottoscrive il contratto sia tenuta a corrispondere a quest'ultima e alle altre società che hanno contribuito alla formazione dell'atleta un'indennità di preparazione remunerativa dei costi complessivamente sostenuti per la formazione e l'addestramento tecnico dei giovani calciatori. Il regolamento di cui al presente comma deve essere adottato entro il 31 dicembre dell'anno che precede l'inizio della stagione sportiva di prima applicazione».