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Legislatura XIX

Proposta emendativa 16.3.in VII Commissione in sede referente riferita al C. 1902

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/06/2024  [ apri ]
16.3.

  Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: comma 2.

  Conseguentemente:

   al comma 1, lettera a), premettere le parole: al comma 2;

   al comma 1, lettera b), premettere le parole: al comma 2;

   dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

   «2-bis. Al fine di promuovere l'accesso agli alloggi per gli studenti inseriti nelle graduatorie del diritto allo studio attraverso la stipula di convenzioni per la fruizione di posti letto in strutture private, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024, 20 milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni di euro per l'anno 2026 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037 e 2038. Entro il termine di novanta giorni, il Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni e previo parere del CNSU, un decreto per regolamentare l'erogazione delle risorse di cui al primo periodo verso gli enti gestori dei servizi del diritto allo studio. Il decreto stabilisce, inoltre, criteri e modalità per assicurare la priorità di copertura dei posti letto offerti a condizioni economicamente più vantaggiose rispetto alle tariffe di mercato, garantendo una equa distribuzione delle risorse e promuovendo la massima efficienza nell'utilizzo dei fondi pubblici destinati al sostegno del diritto allo studio. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».