Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
(Misure urgenti per l'incremento del fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio – FIS)
1. Il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato di euro 250 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di euro 500 milioni a decorrere dall'anno 2026.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati nel limite massimo di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, e 500 milioni a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.