Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
(Iscrizione gratuita ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale per docenti con fascia ISEE inferiore a 35.000 euro)
1. All'articolo 2-ter, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica» sono soppresse;
b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le università e le istituzioni AFAM di cui all'articolo 2-bis, comma 1, garantiscono la gratuità delle iscrizioni ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale nonché di svolgimento delle prove finali per tutti gli aspiranti docenti appartenenti a nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 35.000 euro».
2. Per le finalità di cui al presente articolo, il Fondo di finanziamento ordinario delle università e degli enti pubblici di ricerca, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.