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Legislatura XIX

Proposta emendativa 15.5.in VII Commissione in sede referente riferita al C. 1902

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/06/2024  [ apri ]
15.5.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Per consentire l'attivazione dei nuovi contratti di ricerca, di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il comma 6, secondo periodo, del medesimo articolo 22 è abrogato. Per le finalità delle disposizioni di cui al presente comma, il Fondo di Finanziamento Ordinario delle Università e degli Enti Pubblici di Ricerca, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 75 milioni per l'anno 2024, 100 milioni di euro per l'anno 2025 e 150 milioni a decorrere dall'anno 2026.
  1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.