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Legislatura XIX

Proposta emendativa 15.3.in VII Commissione in sede referente riferita al C. 1902

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/06/2024  [ apri ]
15.3.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. All'articolo 22, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) la parola: «L'importo» è sostituita dalle seguenti: «Il trattamento giuridico ed economico»;

   b) le parole: «in sede di contrattazione collettiva» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Ministro dell'università e della ricerca».

  1-ter. All'articolo 14, comma 6-quaterdecies, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, aggiungere, in fine il seguente periodo: «e in relazione a specifiche esigenze legate ai progetti di ricerca possono essere attivati anche contratti annuali, rinnovabili».
  1-quater. All'articolo 14, comma 6-quinquiesdecies del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, e possono altresì concorrere al cofinanziamento di ulteriori e differenti fondi di ricerca».
  1-quinquies. Al fine di potenziare e sostenere le attività di ricerca di base presso le università, le istituzioni accademiche e gli enti pubblici di ricerca il Fondo di cui all'articolo 1, commi da 295 a 302 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato, a decorrere dall'anno 2024, di 30 milioni di euro.