Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di potenziare e sostenere le attività di ricerca di base presso le università, le istituzioni accademiche e gli enti pubblici di ricerca il Fondo di cui all'articolo 1, commi da 295 a 302 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato, a decorrere dall'anno 2024, di 30 milioni di euro.