Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di contribuire al tempestivo raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), fino al 31 dicembre 2026, il limite del 20 per cento di cui all'articolo 35, comma 5-ter, quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applica al personale degli enti pubblici di ricerca.