Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al comma 9, dell'articolo 22, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole: «né possono essere computati ai fini di cui» sono sostituite dalle seguenti: «fatta eccezione per le procedure di cui all'articolo 12-bis del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 e».