Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Nelle more della revisione delle disposizioni in materia di pre-ruolo universitario e della ricerca, le università possono indire procedure per il conferimento di assegni di ricerca e per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 22 e dell'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79.