Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
(Misure urgenti in materia di valorizzazione del personale tecnico-amministrativo degli enti pubblici di ricerca)
1. Alla lettera c) del comma 310 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo periodo è abrogato;
b) al terzo periodo:
1) le parole: «al personale in ragione della partecipazione dello stesso ad appositi progetti finalizzati al raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della ricerca» sono soppresse;
2) le parole: «integrativa nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui al secondo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «, destinando almeno il 50 per cento all'integrazione delle componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio, negli importi da definirsi nell'ambito del contratto collettivo nazionale».