Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
(Disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali delle Istituzioni AFAM)
1. Il fondo per la realizzazione di interventi di edilizia e per l'acquisizione di attrezzature didattiche e strumentali di particolare rilevanza da parte delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui all'articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è incrementato di 12 milioni di euro per l'anno 2024, da ripartire sulla base di criteri e modalità determinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.