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Legislatura XIX

Proposta emendativa 15.05.in VII Commissione in sede referente riferita al C. 1902

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/06/2024  [ apri ]
15.05.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali delle Istituzioni AFAM)

  1. Il fondo per la realizzazione di interventi di edilizia e per l'acquisizione di attrezzature didattiche e strumentali di particolare rilevanza da parte delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui all'articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è incrementato di 12 milioni di euro per l'anno 2024, da ripartire sulla base di criteri e modalità determinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.