Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
(Proroga contabilità ordinarie)
1. Le contabilità ordinarie intestate alle Direzioni regionali Musei trasformate in Uffici dotati di autonomia speciale, anche mediante accorpamento a Uffici già esistenti, ai sensi dell'articolo 24 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2024, n. 57, continuano a operare fino al 31 dicembre 2024 per consentire di esaurire le disponibilità residue accertate alla data di entrata in vigore del citato decreto.