stampa
Legislatura XIX

Proposta emendativa 15.02.in VII Commissione in sede referente riferita al C. 1902

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/06/2024  [ apri ]
15.02.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle Istituzioni AFAM)

  1. Le istituzioni statali di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, ad eccezione del Conservatorio di musica di Bolzano, disciplinano mediante accordo ai sensi dell'articolo 15, della legge 7 agosto 1990, n. 241 una convenzione per il coordinamento della gestione amministrativa, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile, con facoltà di prevedere la gestione congiunta di tali materie, senza nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Le convenzioni, in numero non superiore a trentaquattro, vengono stipulate su base territoriale definita con decreto del Ministero dell'università e della ricerca e prevedono un'assemblea delle istituzioni aderenti composta dai Presidenti e dai Direttori di tali istituzioni, la quale elegge un proprio coordinatore il cui voto prevale nelle deliberazioni in caso di parità.
  2. Al fine di prevedere a decorrere dall'anno accademico 2024/2025, presso ciascuna delle convenzioni di cui al primo comma, la posizione di dirigente amministrativo di seconda fascia a tempo determinato fuori ruolo, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito uno specifico fondo destinato alla copertura della retribuzione tabellare, con una dotazione pari a euro 368.833 per l'anno 2024 ed euro 2.213.000 annui a decorrere dall'anno 2025, nonché un fondo unico nazionale per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato, con una dotazione pari a euro 362.500 per l'anno 2024 ed euro 2.175.000 annui a decorrere dall'anno 2025. In sede di contrattazione collettiva nazionale relativa all'area dirigenziale dell'istruzione e della ricerca sono definite la retribuzione di posizione parte variabile e la retribuzione di risultato nei limiti del fondo nazionale per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato.
  3. Le competenze, le modalità di reclutamento e nomina da parte dell'assemblea di cui al primo comma, i requisiti di accesso, la durata degli incarichi e i limiti al loro rinnovo sono disciplinati dal regolamento previsto dall'articolo 2, comma 7, lettera f), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, da integrarsi entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  4. Agli oneri di cui al presente articolo, per un importo pari a euro 731.333 per l'anno 2024 ed euro 4.388.000 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca. Le risorse di cui al presente articolo che non vengono utilizzate incrementano quelle di cui all'articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.