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Legislatura XIX

Proposta emendativa 15.018.in VII Commissione in sede referente riferita al C. 1902

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/06/2024  [ apri ]
15.018.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Segreteria tecnica Pompei)

  1. All'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

   «5. Per accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito del Piano strategico elaborato dall'Unità “Grande Pompei” e del contratto istituzionale di sviluppo Vesuvio-Pompei-Napoli, nonché per le finalità di cui al comma 5-ter del presente articolo, è costituita sino al 31 dicembre 2026, alle dipendenze del direttore generale per il supporto all'attuazione dei programmi, una segreteria tecnica di progettazione composta da non più di sette unità di personale, alle quali possono essere conferiti, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente, incarichi di collaborazione ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.»;

   b) al comma 5-ter, secondo periodo, le parole: «dal 2024 al 2026» sono sostituite dalle seguenti: «per il 2024»;

   c) al comma 5-ter, dopo il secondo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per ciascuna delle annualità 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.»;

   d) al comma 5-quater, secondo periodo, le parole: «dal 2024 al 2026» sono sostituite dalle seguenti: «per il 2024»;

   e) al comma 5-quater, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per ciascuna delle annualità 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura»;

   f) il comma 6 è sostituito dal seguente:

   «6. Al funzionamento della segreteria tecnica di progettazione di cui al comma 5, entro il limite massimo di 175.000 euro per il 2024 e di 350.000 euro per ciascuna delle annualità 2025 e 2026, si provvede a valere sulle risorse disponibili nel bilancio dell'Unità Grande Pompei autorizzate ai sensi dei commi 5-ter e 5-quater del presente articolo, pari complessivamente a 1.050.000,00».