Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
(Progetti di valorizzazione)
1. Al fine di implementare le operazioni e i servizi svolti in attuazione del piano nazionale straordinario di valorizzazione, a decorrere dall'anno 2024, il limite massimo di cui all'articolo 1, comma 316, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di due milioni di euro annui.
2. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.