stampa
Legislatura XIX

Proposta emendativa 15.016.in VII Commissione in sede referente riferita al C. 1902

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/06/2024  [ apri ]
15.016.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Procedure di nomina dei componenti del Consiglio direttivo ANVUR)

  1. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 76, limitatamente alla nomina del Presidente e dei componenti del Consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) da effettuarsi fino all'entrata in vigore delle modifiche al regolamento citato, e fermi restando i requisiti di qualificazione ivi individuati, si applicano le procedure di cui al comma 2 del presente articolo.
  2. I componenti del Consiglio direttivo dell'ANVUR sono nominati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca. Un componente è individuato direttamente dal Ministro, mentre gli ulteriori sei sono scelti all'interno di un elenco composto da non meno di trenta nominativi predisposto da un comitato di selezione appositamente costituito con decreto del Ministro ai sensi dell'articolo 8, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 76. Nel Consiglio direttivo devono comunque essere presenti almeno due uomini e almeno due donne. Il Presidente dell'ANVUR è nominato dal Ministro, nell'ambito di una terna proposta dal Consiglio direttivo della medesima Agenzia.