Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
(Piano straordinario per l'assunzione di professori universitari di I e II fascia)
1. All'articolo 1, comma 297, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) sopprimere le parole da: «Con riferimento alle assunzioni di professori universitari» fino alla fine della lettera;
b) dopo la lettera a) inserire la seguente:
«a-bis) con riferimento al reclutamento di professori universitari, sono istituiti – per il triennio 2025-2027 – rispettivamente:
1) un Piano straordinario per assunzione di docenti di I fascia, con risorse aggiuntive pari a un ammontare di 30 milioni per il 2025, 70 milioni per il 2026, 100 milioni per il 2027;
2) un Piano straordinario per assunzione di docenti di II fascia con risorse aggiuntive pari a un ammontare di 10 milioni per il 2025, 30 milioni per il 2026, 50 milioni per il 2027.».
2. Le risorse di cui alla lettera a-bis) sono riservate esclusivamente alle procedure di cui all'articolo 24, comma 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui alla presente lettera, tenendo conto, prioritariamente, dei risultati conseguiti dagli atenei nella valutazione della qualità della ricerca (VQR) e nella valutazione delle politiche di reclutamento.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 40 milioni di euro per il 2025, 100 milioni di euro per il 2026 e 150 milioni di euro per il 2027 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.