Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
1. All'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, al comma 9-ter, dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: «Altresì si considera, ai soli fini dell'accesso, l'aver svolto almeno 125 ore per ciascuna annualità accademica con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e/o di prestazione d'opera intellettuale per i quali il candidato è inserito in una graduatoria d'istituto con incarichi ai sensi dell'articolo 1, comma 284, della legge 30 dicembre 2019, n. 160.».