stampa
Legislatura XIX

Proposta emendativa 15.01.in VII Commissione in sede referente riferita al C. 1902

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/06/2024  [ apri ]
15.01.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Misure urgenti in materia di collegi di merito)

  1. Lo stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca e destinato ai collegi di merito accreditati di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato, per l'anno 2024, di 1 milione di euro.
  2. Possono accedere al contribuito di cui al comma 1 solo gli enti che erogano un numero di borse di studio e/o agevolazioni a favore degli studenti del Collegio di merito per un importo globale superiore a 1/3 della sommatoria delle rette per l'anno accademico di riferimento. In sede di verifica dei requisiti di accredito di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale 8 settembre 2016, n. 673, il Ministero verifica il rispetto di cui al precedente periodo per l'accesso al contributo.
  3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.