Al comma 1, capoverso comma «2-bis», sostituire il primo periodo con il seguente: In alternativa a quanto previsto ai commi 1 e 2, il personale nominato dalle nuove graduatorie a partire dall'anno scolastico 2024/2025, può optare per permanere all'estero per un unico periodo di nove anni scolastici consecutivi nell'arco dell'intera carriera, compreso quello in cui ha avuto luogo l'effettiva assunzione in servizio all'estero. L'opzione non è revocabile dopo la scadenza di tale termine.