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Legislatura XIX

Proposta emendativa 14.3.in VII Commissione in sede referente riferita al C. 1902

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/06/2024  [ apri ]
14.3.

  Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente:

  1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 19, comma 4, le parole «sei anni» sono sostituite dalle seguenti: nove anni e le parole «scadenza sessennale» sono sostituite dalle seguenti: «scadenza novennale»;

   b) all'articolo 21, comma 1, le parole «a due periodi ciascuno dei quali di sei anni scolastici consecutivi, inclusi gli anni in cui ha luogo l'effettiva assunzione in servizio all'estero. I due periodi sono separati da almeno sei anni scolastici di effettivo servizio nel territorio nazionale.» sono sostituite dalle seguenti: «a un periodo complessivo di 12 anni scolastici, suddiviso in due periodi anche di diversa durata. I due periodi sono separati da almeno tre anni scolastici di effettivo servizio nel territorio nazionale.»;

   c) all'articolo 21, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Il personale che in tutta la sua carriera lavorativa ha svolto un periodo di servizio all'estero superiore a sei anni e fino a nove anni mantiene il diritto a partecipare alle prove di selezione previste dall'articolo 19 e può essere destinato all'estero fino al raggiungimento di complessivi dodici anni di servizio in tutta la carriera scolastica.»;

   d) all'articolo 21, il comma 2 è sostituito dal seguente: «Il personale che ha prestato servizio all'estero per non oltre sei anni scolastici, compresi quello in corso e quello in cui ha avuto luogo l'effettiva assunzione in servizio all'estero, può optare per permanere all'estero per il primo periodo di nove anni scolastici consecutivi, compreso quello in cui ha avuto luogo l'effettiva assunzione in servizio all'estero.»;

  Conseguentemente, al comma 1:

   al capoverso comma «2-bis», è premesso il seguente alinea: e) all'articolo 21, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

   al medesimo capoverso comma «2-bis», primo periodo, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: sei anni;

   al medesimo capoverso comma «2-bis», secondo periodo, sostituire le parole: quinto anno con le seguenti: sesto anno;

   dopo il capoverso comma «2-ter», aggiungere la seguente lettera:

   «f) all'articolo 37, il comma 8 è abrogato.».