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Legislatura XIX

Proposta emendativa 14.2.in VII Commissione in sede referente riferita al C. 1902

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/06/2024  [ apri ]
14.2.

  Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente:

  1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 19, il comma 4 è sostituito dal seguente:

   «4. Le graduatorie del personale selezionato sono formate ogni nove anni e sono pubblicate sul sito istituzionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Per posti le cui graduatorie sono esaurite o mancanti, le procedure di selezione possono essere indette prima della scadenza novennale.»;

   b) all'articolo 21, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

   «1. La permanenza all'estero non può essere superiore, nell'arco dell'intera carriera a un periodo complessivo di quindici anni scolastici, in due periodi ciascuno dei quali fino a un massimo rispettivamente di nove anni e di sei anni scolastici consecutivi. I due periodi sono separati da almeno tre anni scolastici di effettivo servizio nel territorio nazionale.
   2. Il personale che ha prestato servizio all'estero per non oltre sei anni scolastici, compresi quello in corso e quello in cui ha avuto luogo l'effettiva assunzione in servizio all'estero, può optare per permanere all'estero per il primo periodo di nove anni scolastici consecutivi, compreso quello in cui ha avuto luogo l'effettiva assunzione in servizio all'estero. L'opzione è esercitata non oltre l'ultimo giorno del sesto anno scolastico del primo sessennio di permanenza all'estero. L'opzione di cui al comma 2-bis può essere esercitata esclusivamente dal personale che assicura una presenza all'estero fino allo scadere del novennio o, in caso di collocamento a riposo, per almeno un settennio. Se il personale rientra in Italia prima del termine indicato al primo periodo, in applicazione dell'articolo 26, comma 2, oppure a seguito di domanda non motivata da gravi motivi personali o familiari, non sono dovuti i benefici per il viaggio di rimpatrio di cui alla parte terza, titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.».

  Conseguentemente, al comma 1:

   al capoverso comma «2-bis», è premesso il seguente alinea:

   «c) all'articolo 21, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:»;

   dopo il capoverso comma «2-ter», aggiungere la seguente lettera:

   «d) all'articolo 37, il comma 8 è abrogato»;

   al comma 2, sopprimere le parole: presso le Scuole europee.