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Legislatura XIX

Proposta emendativa 14.05.in VII Commissione in sede referente riferita al C. 1902

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/06/2024  [ apri ]
14.05.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Misure urgenti per l'Istituzione della dote educativa)

  1. Per garantire il diritto allo studio e alle pari opportunità di istruzione e formazione dei cittadini, è istituita, a decorrere dall'anno scolastico 2024-2025, la «Dote educativa», quale misura fondamentale a garanzia del diritto allo studio su tutto il territorio nazionale, destinata a tutte le alunne e alunni, studentesse e studenti del primo e secondo ciclo di istruzione, appartenenti a nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 45.000 euro, per sostenere economicamente le famiglie durante tutto il percorso educativo dei figli e contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, anche al fine di prevenire e contrastare l'abbandono e la dispersione scolastica.
  2. La dote educativa, quale beneficio economico, è assegnata, nel limite di spesa di cui al comma 8 su base annua tramite una carta elettronica nominale, di seguito denominata «Carta», dell'importo massimo di euro 500, da utilizzare esclusivamente per le attività scolastiche ed extra scolastiche, espressamente indicate al comma 6.
  3. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.
  4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione della Carta e l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili.
  5. La Dote educativa è concessa, su richiesta, a tutte le alunne e alunni, studentesse e studenti residenti nel territorio nazionale, iscritti e frequentanti le istituzioni scolastiche pubbliche del primo e secondo ciclo di istruzione, appartenenti a nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 45.000 euro.
  6. La Carta è assegnata entro l'inizio dell'anno scolastico ed è utilizzabile non oltre la fine di ciascun anno scolastico di riferimento per le attività scolastiche ed extra scolastiche. In particolare, la Carta può essere utilizzata per:

   a) acquisto di libri di testo, anche in formato digitale;

   b) materiale di cancelleria scolastica;

   c) acquisto di prodotti e servizi di natura tecnologica a supporto dell'attività di studio e dello sviluppo delle competenze digitali degli studenti;

   d) iniziative coerenti con le attività individuate dalle singole istituzioni scolastiche nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa e sulla base delle priorità nazionali indicate nel piano nazionale di formazione;

   e) attività culturali, artistiche, di pratiche musicali, sportive e di volontariato svolte anche in ambito extra scolastico.

  7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto col Ministro dell'istruzione e del merito, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanarsi entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge, è istituita un'apposita sezione digitale, denominata «La mia dote educativa», alla quale accedere per l'utilizzo della Carta, mediante l'APP IO. Col medesimo decreto sono stabilite altresì le modalità e le condizioni di accreditamento degli esercizi commerciali, enti o associazioni di categoria che forniscono i beni e i servizi che possono essere utilizzati per le finalità di cui al comma 2. Le agevolazioni consentite dalla Carta hanno carattere individuale e nominativo, in quanto possono essere utilizzate, presso gli operatori accreditati, esclusivamente dal beneficiario registrato.
  8. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo denominato «Fondo per la dote educativa», con una dotazione pari a 3.000 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3 mila milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti. La dotazione dei relativi Fondi può essere rideterminata, fermo restando il limite della spesa complessivamente autorizzata dal presente comma. La gestione della misura è demandata al Ministero dell'istruzione e del merito, che effettua il monitoraggio trimestrale sull'andamento della spesa e, entro il mese successivo alla fine di ciascun trimestre, ne comunica i risultati al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.
  9. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede:

   a) quanto a euro 3.000 milioni per ciascuno degli anni 2024-2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

   b) quanto a euro 3.000 milioni a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.