stampa
Legislatura XIX

Proposta emendativa 14.03.in VII Commissione in sede referente riferita al C. 1902

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/06/2024  [ apri ]
14.03.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Misure urgenti per la funzionalità del Ministero dell'istruzione e del merito)

  1. In ragione del processo di riorganizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito di cui al decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e al decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, al fine di consentire una maggiore flessibilità gestionale e una più efficace realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, a decorrere dall'anno 2024 i limiti, relativi al medesimo Ministero, di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono rideterminati con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
  2. Al comma 3-quater del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «prorogate fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalla seguente: «utilizzate»;

   b) dopo le parole: «presso il medesimo ufficio scolastico regionale,» è inserita la seguente: «anche»

   c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le graduatorie nazionali del concorso di cui al primo periodo possono essere utilizzate fino al 31 dicembre 2025».