Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Deroga alle disposizioni sulla riorganizzazione della rete scolastica per scuole situate nella zona rossa dei Campi Flegrei)
1. Al fine di ridurre i disagi determinati dal costante fenomeno bradisismico e in considerazione della riconoscibilità del disagio e della complessità dell'intervento didattico ed educativo nelle istituzioni scolastiche dei territori interessati, nonché al fine di contrastare la dispersione scolastica, dall'anno scolastico 2024-2025, le disposizioni di cui all'articolo 19, commi 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, non si applicano nelle scuole ricadenti nella zona rossa come delimitata nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2016.
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