Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Deroga ai limiti minimi per la formazione delle classi nelle scuole situate in zone disagiate)
1. In considerazione della riconoscibilità del disagio e della complessità dell'intervento didattico ed educativo in determinati contesti territoriali, al fine di contrastare la dispersione scolastica, dall'anno scolastico 2024-2025, i limiti minimi per la formazione delle classi, previsti agli articoli 10, 11 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, non si applicano nelle scuole situate in zone disagiate geograficamente, socialmente, e considerate a rischio sotto il profilo della criminalità.