Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Disposizioni in materia di baccellierato internazionale)
1. All'articolo 2 della legge 30 ottobre 1986, n. 738, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Per i fini di cui all'articolo 1, le istituzioni scolastiche a carattere statale della Provincia autonoma di Bolzano, riconosciute dall'Ufficio del baccellierato internazionale, sono iscritte nell'elenco di cui al presente articolo e rilasciano, per le sezioni in cui l'insegnamento si svolge secondo le indicazioni e le modalità della International Baccalaureate Organization, esclusivamente il diploma di cui all'articolo 1».