Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
1. Ai soggetti di cui all'articolo 25, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in quanto equiparati alla dirigenza scolastica, è consentito percepire emolumenti per incarichi aggiuntivi finanziati con fondi esterni all'amministrazione; l'autorizzazione è concessa con delibera del consiglio di amministrazione dell'istituzione.