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Legislatura XIX

Proposta emendativa 12.5.in VII Commissione in sede referente riferita al C. 1902

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/06/2024  [ apri ]
12.5.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, dopo il comma 11-septies è aggiunto il seguente:

   «11-septies.1. Esclusivamente per l'anno scolastico 2024-2025 e fermo restando quanto previsto dall'articolo 19-quater del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, nelle regioni in cui le procedure del concorso ordinario indetto con decreto direttore generale 18 dicembre 2023, n. 2788, non si concludono in tempo utile per le immissioni in ruolo, alle stesse si provvede attingendo dalla graduatoria di cui al comma 11-quinquies, in deroga alle percentuali di cui al comma 11-septies. I posti utilizzati per le immissioni in ruolo effettuate ai sensi del primo periodo sono reintegrati nel contingente assunzionale regionale da destinare al concorso ordinario indetto con decreto direttore generale 18 dicembre 2023, n. 2788, in occasione delle immissioni in ruolo degli anni scolastici successivi, a valere sul contingente delle disponibilità per le immissioni in ruolo da effettuarsi attingendo dalla graduatoria di cui al comma 11-quinquies.».