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Legislatura XIX

Proposta emendativa 10.4.in VII Commissione in sede referente riferita al C. 1902

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/06/2024  [ apri ]
10.4.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Per l'anno scolastico 2024/2025, al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa e nelle more del completamento del piano assunzionale, l'amministrazione periferica del Ministero dell'istruzione e del merito può avvalersi, mediante l'istituto del comando, di un contingente di 242 unità di collaboratori scolastici e di 721 di assistenti amministrativi e tecnici, da accantonare provvisoriamente, in misura corrispondente e senza sostituzione, nell'organico del personale ATA.
  3-ter. Con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il contingente di cui al comma 1 è ripartito tra gli uffici scolastici regionali. Questi ultimi provvedono, nei limiti del contingente di cui al primo periodo, mediante procedura selettiva ad individuare le unità di ruolo presso le istituzioni scolastiche ricomprese nel territorio regionale di competenza da assegnare alle proprie strutture.
  3-quater. Le assegnazioni di cui al comma 3-ter sono effettuate con decorrenza dal 1° settembre e comportano il collocamento in posizione di fuori ruolo del personale interessato. Il servizio prestato durante il predetto periodo è equiparato a tutti gli effetti, giuridici ed economici, al servizio di ruolo presso le istituzioni scolastiche. Al termine del periodo di assegnazione il personale rientra nella sede di propria titolarità. Qualora il periodo di collocamento fuori ruolo ecceda, senza soluzione di continuità, il quinquennio, con conseguente perdita della sede di titolarità, al termine del periodo di assegnazione il personale rientra in servizio presso una delle istituzioni scolastiche della regione, con priorità di scelta secondo le modalità definite in sede di contrattazione collettiva nazionale integrativa in materia di mobilità.

  Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e ulteriori disposizioni urgenti in materia di istruzione e merito.