Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Disposizioni urgenti per la valorizzazione della partecipazione e dell'attività associativa degli studenti)
1. All'articolo 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:
«7-bis. Al fine di rendere più sistematica l'azione delle Consulte scolastiche provinciali e dei Coordinamenti regionali nell'ambito del Consiglio nazionale dei Presidenti di Consulta ed anche per potenziare il ruolo nella rappresentanza studentesca, è istituito l'“Organismo di Coordinamento Nazionale” che opera in qualità di organismo di raccordo tra il CNPC e il Ministro.
7-ter. L'Organismo di Coordinamento Nazionale è composto dai Coordinatori eletti dai Presidenti di Consulta provinciale per ciascuna regione, o loro delegati, i referenti regionali per le attività delle CCPPSS.
7-quater. I componenti dell'OCN sono portavoce delle istanze delle Consulte delle proprie regioni; si impegnano a riunire i rispettivi Coordinamenti regionali prima di ogni convocazione dell'Organismo di Coordinamento.».