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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.5.in VII Commissione in sede referente riferita al C. 1902

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/06/2024  [ apri ]
1.5.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Dopo l'articolo 16-bis del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, è inserito il seguente:

«Art. 16-ter.
(Leghe sportive professionistiche nei sistemi di mutualità generale)

   1. Negli sport a squadre composte da atleti professionisti e con meccanismi di mutualità generale previsti dalla legge, l'organizzazione dell'attività agonistica mediante i campionati delle diverse categorie spetta in via autonoma alle rispettive leghe sportive.
   2. Le leghe sportive professionistiche di cui al comma 1:

   a) sono costituite in forma di associazione o di società di capitali e sono riconosciute a fini sportivi dalla federazione sportiva nazionale di riferimento, alla quale sono trasmessi, entro il 31 ottobre di ogni anno, i relativi bilanci;

   b) godono di piena autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa e gestionale;

   c) hanno diritto a un peso elettorale nelle assemblee e a una rappresentanza negli organi direttivi delle federazioni sportive nazionali di riferimento adeguati al contributo economico apportato al sistema sportivo.

   3. Ove all'interno di una federazione sportiva nazionale vi siano più leghe sportive professionistiche, quella che apporta il maggior contributo in termini di mutualità generale esprime parere vincolante sulle delibere della federazione sportiva nazionale di riferimento che direttamente o indirettamente la riguardano.
   4. Contro gli atti e i comportamenti del Coni e delle Federazioni sportive nazionali aventi effetti pregiudizievoli nei confronti delle leghe sportive professionistiche di cui al comma 1, fatta esclusione per le controversie attinenti al mero svolgimento delle attività sportive, è esperibile il ricorso diretto innanzi agli organi della giustizia amministrativa in sede di giurisdizione esclusiva. Si applica il rito speciale di cui all'articolo 120 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. La competenza funzionale in primo grado spetta al tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma.».