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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.1.in VII Commissione in sede referente riferita al C. 1902

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/06/2024  [ apri ]
1.1.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. All'articolo 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo le parole: «principio di democrazia interna,» sono inserite le seguenti: «che presuppone la massima partecipazione dei tesserati agli organi direttivi,»;

   b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. Le Federazioni sportive nazionali e le Discipline sportive associate, in qualità di organi di governo del movimento sportivo nazionale, promuovono l'attuazione dei seguenti princìpi:

   a) partecipazione pienamente consapevole della base elettorale attiva;

   b) modelli collegiali e comunque non monocratici di governance;

   c) condivisione delle responsabilità, favorendo meccanismi di delega e puntuale rendicontazione interna agli organi decisionali;

   d) inclusione nei ruoli di responsabilità e di rappresentanza, promuovendo le pari opportunità tra donne e uomini nonché il coinvolgimento attivo di giovani»;

   c) al comma 2:

    1) il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Gli statuti delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate prevedono modelli di governance a ogni livello e procedure elettorali idonee a garantire i princìpi di cui al comma 1-bis. A tal fine, per l'elezione del presidente, dei vice presidenti e dei membri degli organi direttivi sono adottati sistemi che prevedano un numero pari di candidati per ciascun sesso nonché la presenza in lista di candidati che non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età alla data di svolgimento delle elezioni. Il presidente, nell'ambito di un reciproco rapporto fiduciario con l'organo direttivo eletto, nomina almeno un vice presidente vicario di sesso diverso dal proprio. Ove decida di nominare più di un vice presidente, almeno uno dei vicepresidenti deve essere scelto tra i membri che alla data dell'elezione non avevano compiuto trentasei anni. Il presidente, i vicepresidenti e i membri degli organi direttivi restano in carica quattro anni e possono svolgere più mandati fino al numero massimo di tre, anche se non consecutivi. Tali cariche sono incompatibili con le cariche di deputato e di senatore nonché con le cariche di governo di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 20 luglio 2004, n. 215.»;

    2) al terzo periodo, sostituire le parole: «I presidenti» con le seguenti: «I soggetti di cui al quinto periodo» e dopo le parole: «dei voti validamente espressi» sono aggiunte le seguenti: «e che i voti validamente espressi costituiscano la maggioranza degli aventi diritto»;

    3) l'ultimo periodo è soppresso;

   d) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

   «2-bis. Le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva garantiscono nei loro statuti la più ampia partecipazione elettorale e una piena espressione della volontà del corpo elettorale. A tal fine adottano procedure che consentano anche la partecipazione da remoto, attraverso strumenti telematici, e modalità di voto alternative al voto in assemblea unica a livello nazionale, attraverso l'utilizzo di sedi decentrate provinciali, ricorrendo a strutture federali o messe a disposizione dal CONI. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per lo sport e i giovani, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i princìpi generali in materia di procedure elettorali al fine di garantire la massima partecipazione e rappresentatività del voto. In caso di mancato adeguamento degli statuti alle disposizioni del decreto di cui al periodo precedente, il CONI, previa diffida, nomina un commissario ad acta che vi provvede entro sessanta giorni dalla data della nomina e ne riferisce all'autorità vigilante»;

   e) al comma 5, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Nella composizione dell'organo direttivo nazionale nessuno dei due sessi può essere rappresentato in quota inferiore al trenta per cento e deve essere assicurata la presenza di almeno un membro che alla data della elezione non abbia compiuto trentasei anni di età. Gli statuti federali o il CONI, con proprio provvedimento, possono prevedere quote superiori. La nomina dei vicepresidenti deve prioritariamente coinvolgere tali rappresentanze».