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Legislatura XIX

Proposta emendativa 3.16.in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 1896

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/06/2024  [ apri ]
3.16.
inammissibile

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite disposizioni recanti sanzioni penali, amministrative o fiscali per le violazioni di obblighi in materia edilizia, ai fini di un coordinamento e una revisione complessiva del sistema sanzionatorio degli immobili abusivi e il riordino delle norme previste dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47, dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. In attesa della revisione complessiva del sistema sanzionatorio degli immobili abusivi, sono sospese, per la durata di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ovvero fino alla data dell'entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo se antecedente, le procedure esecutive di abbattimento degli immobili abusivi, interessate da sentenza penale passata in giudicato o da provvedimenti amministrativi, comprese le procedure rinvenienti dal Registro esecuzione sanzioni amministrative, nonché la riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 4-bis dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. La sospensione di cui al secondo periodo si applica esclusivamente ad immobili a destinazione residenziale, che siano utilizzati quale prima ed unica abitazione del nucleo familiare dell'intestatario, sempre che i componenti dell'intero nucleo familiare non dispongano di altra abitazione sul territorio nazionale.