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Legislatura XIX

Proposta emendativa 3.02.in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 1896

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/06/2024  [ apri ]
3.02.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis
(Abusi eseguiti su immobili vincolati)

  1. All'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Fatte salve le fattispecie previste dall'articolo 33, il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo, preesistente alla realizzazione dell'abuso, è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga formulato dalle suddette amministrazioni entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di parere, il parere si intende rilasciato favorevole. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio estingue anche il reato per la violazione del vincolo. Il parere non è richiesto quando si tratti di violazioni riguardanti il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari che non eccedano le percentuali di cui all'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o qualora si tratti di abusi compiuti prima dell'apposizione del vincolo.»

  2. All'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, il diciottesimo comma è sostituito dal seguente:

   «Fermo il disposto del primo comma dell'articolo 40 e con l'esclusione dei casi di cui all'articolo 33, decorso il termine perentorio di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nel caso in cui il comune non abbia provveduto al rilascio o al rigetto esplicito della domanda, il richiedente può ritenere accolta la stessa ove abbia provveduto al pagamento di tutte le somme eventualmente dovute a conguaglio, alla presentazione all'Agenzia delle Entrate, sezione Territorio, della documentazione necessaria all'accatastamento ed al pagamento di euro cinquanta per metro quadro di superficie utile, come dichiarata nella domanda di condono. Ai fini della commerciabilità dell'immobile, in sede di redazione degli atti pubblici e delle scritture private autenticate, deve essere allegata una dichiarazione di un tecnico che, per quanto di competenza, asseveri il completamento della procedura di legge, il pagamento di quanto dovuto e la dichiarazione della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale.».