stampa
Legislatura XIX

Proposta emendativa 3.01.in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 1896

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/06/2024  [ apri ]
3.01.
inammissibile

  Dopo l'articolo 3, aggiungere i seguenti:

Art. 3-bis.
(Modifiche al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265)

  1. Al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, l'articolo 338 è sostituito dal seguente:

«Art. 338.

   1. I nuovi cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato. È vietato costruire intorno ai cimiteri esistenti nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, comunque quale esistente in fatto, salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge.
   2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai cimiteri militari di guerra quando siano trascorsi 10 anni dal seppellimento dell'ultima salma.
   3. Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa fino a lire 200.000 e deve inoltre, a sue spese, demolire l'edificio o la parte di nuova costruzione, salvi i provvedimenti di ufficio in caso di inadempienza.
   4. Nei casi di impianti cimiteriali di origine ed impianto storico desumibili dalle mappe d'impianto del catasto storico, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale rilasciato ai fini igienico-sanitari, la riduzione dell'ampiezza della fascia di rispetto di 200 metri di cui al comma 1 fino ad un minimo di 50 metri, quando l'impianto cimiteriale stesso sia separato dal centro abitato, anche alternativamente, da:

   a) dislivelli naturali rilevanti;

   b) fiumi, torrenti o laghi;

   c) da strade pubbliche almeno di livello comunale, sulla base della classificazione prevista ai sensi della legislazione vigente;

   d) da linee ferroviarie.

   5. Il consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la costruzione di nuovi cimiteri o l'ampliamento di quelli già esistenti ad una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato, purché non oltre il limite di 50 metri, quando ricorrano, anche alternativamente, le seguenti condizioni:

   a) risulti accertato dal medesimo consiglio comunale che, per particolari condizioni locali, non sia possibile provvedere altrimenti;

   b) l'impianto cimiteriale sia separato dal centro abitato da strade pubbliche almeno di livello comunale, sulla base della classificazione prevista ai sensi della legislazione vigente, o da fiumi, laghi o dislivelli naturali rilevanti, ovvero da ponti o da infrastrutture e impianti ferroviari;

   6. Per dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico, anche di iniziativa privata purché sia riconosciuto l'interesse pubblico e non vi ostino ragioni igienico-sanitarie, il consiglio comunale può consentire nei casi previsti dagli strumenti urbanistici comunali, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della fascia di rispetto, non oltre il limite di 50 metri.
   7. La competente azienda sanitaria si esprime in particolare tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell'area, dei medesimi criteri indicati alle precedenti lettere a) e b) e della compatibilità igienico-sanitaria delle opere e degli interventi in rapporto al contesto urbano e territoriale interessato, autorizzando l'ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici e manufatti, nonché la realizzazione di infrastrutture viarie, a rete e tecnologiche.
   8. La riduzione di cui al periodo precedente si applica con identica procedura anche per la previsione e realizzazione di nuovi standard urbanistici di cui al decreto ministeriale n. 1444 del 1968, nonché in ogni caso per la realizzazione o l'ampliamento di parchi, giardini pubblici e annessi, parcheggi pubblici e privati, infrastrutture per la mobilità, attrezzature ed impianti sportivi pubblici, attrezzature generali, servizi e dotazioni territoriali, locali tecnici e serre.
   9. Al fine dell'acquisizione del parere della competente azienda sanitaria locale, previsto dal presente articolo, decorsi inutilmente due mesi dalla richiesta, il parere si ritiene espresso favorevolmente.
   10. Fermo restando quanto disposto dai commi precedenti, all'interno della fascia di rispetto per gli edifici esistenti sono comunque consentiti interventi di recupero e ristrutturazione, ovvero interventi funzionali all'utilizzo o alla riqualificazione e rifunzionalizzazione dell'edificio stesso, tra cui gli interventi pertinenziali e l'ampliamento nella percentuale massima del 20 per cento del volume esistente, i frazionamenti e i cambi di destinazione d'uso, senza limitazione di categorie funzionali, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457.».

Art. 3-ter
(Modifiche al DPR 10 settembre 1990, n. 285)

  1. Il comma 1 dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, è sostituito dal seguente:

   «1. I nuovi cimiteri devono essere isolati dall'abitato mediante la fascia di rispetto prevista dall'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni.»