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Legislatura XIX

Proposta emendativa 2.09.in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 1896

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/06/2024  [ apri ]
2.09.
inammissibile

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Agevolazione per promuovere l'accesso agli alloggi per studenti universitari fuori sede).

  1. Al fine di promuovere l'accesso agli alloggi per gli studenti inseriti nelle graduatorie del diritto allo studio attraverso la stipula di convenzioni per la fruizione di posti letto in strutture private, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024, 20 milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni di euro per l'anno 2026 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2038. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni e previo parere del Consiglio nazionale degli studenti universitari, un decreto per regolamentare l'erogazione delle risorse di cui al primo periodo verso gli enti gestori dei servizi del diritto allo studio. Il decreto stabilisce criteri e modalità per assicurare la priorità di copertura dei posti letto offerti a condizioni economicamente più vantaggiose rispetto alle tariffe di mercato, garantendo una equa distribuzione delle risorse e promuovendo la massima efficienza nell'utilizzo dei fondi pubblici destinati al sostegno del diritto allo studio.
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, 20 milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni di euro per l'anno 2026 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2038, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.