stampa
Legislatura XIX

Proposta emendativa 2.021.in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 1896

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/06/2024  [ apri ]
2.021.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizioni per il recupero e la ricostruzione delle bilance da pesca e dei ricoveri per barchini del lago di Massaciuccoli e del Padule settentrionale)

  1. Ai fini della tutela e in coerenza con la loro naturale destinazione, il presente articolo si applica alle bilance da pesca, ai ricoveri per barchini e alle attrezzature galleggianti storicizzate e antropomorfizzate con particolari caratteristiche ambientali e costruttive coerenti con il contesto ambientale, presenti nel lago di Massaciuccoli e nel Padule settentrionale e nei relativi canali, già censite dall'Ente Parco di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli o realizzate fino al 31 dicembre 1993, e utilizzate per l'esercizio della pesca, promuovendo altresì il loro recupero e la loro utilizzazione.
  2. A tutti gli interventi, anche edilizi, finalizzati al recupero e alla ricostruzione delle strutture e delle attrezzature di cui al comma 1, si applica la disciplina in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241. La SCIA è firmata da un tecnico abilitato ed è depositata allo sportello unico per l'edilizia territorialmente competente. Agli interventi di cui al presente articolo si applicano le deroghe all'osservanza delle norme tecniche previste dall'articolo 88 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ai fini della preminente salvaguardia delle particolari caratteristiche ambientali e costruttive.
  3. Gli interventi di cui al presente articolo sono eseguiti in deroga alle disposizioni previste dal testo unico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dalle leggi regionali, dai piani regolatori e dai regolamenti edilizi locali, ferme restando le certificazioni di legge per gli impianti eventualmente presenti e fatto salvo quanto previsto dal regolamento di cui al comma 6.
  4. Fatte salve le opportune verifiche effettuate da tecnico abilitato e dagli enti competenti, al fine di assicurare la non compromissione di eventuali sistemi arginali, le strutture e le attrezzature di al presente articolo, in quanto strumenti da pesca, non sono assoggettati alle limitazioni di cui all'articolo 96, comma 1, lettera f), del testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie, di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523.
  5. Gli interventi finalizzati al recupero e alla ricostruzione delle bilance da pesca, dei ricoveri per barchini e delle attrezzature galleggianti di cui al comma 2 sono eseguiti ai sensi dell'articolo 149 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 4 della presente legge.
  6. Gli interventi edilizi finalizzati al recupero e alla ricostruzione delle bilance da pesca, dei ricoveri per barchini e delle attrezzature galleggianti di cui al presente articolo sono eseguiti secondo le prescrizioni di un regolamento da adottare da parte della regione Toscana, di concerto con l'Ente Parco di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli e gli enti locali interessati, previa intesa con il Ministero della cultura, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei seguenti criteri:

   a) elaborazione del quadro generale dello stato attuale delle bilance da pesca e dei ricoveri dei barchini nonché dei luoghi in cui gli stessi sono ubicati;

   b) individuazione e descrizione delle criticità e degli interventi più urgenti al fine di promuovere il celere recupero delle strutture e delle attrezzature;

   c) individuazione di un abaco delle tipologie di materiali ammessi negli interventi di recupero o di ricostruzione, nel rispetto dei valori ambientali e naturali dell'area afferente al lago di Massaciuccoli e al Padule settentrionale.