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Legislatura XIX

Proposta emendativa 2.017.in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 1896

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/06/2024  [ apri ]
2.017.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Manufatti temporanei realizzati nel territorio dei comuni interessati dagli eventi sismici del 2009)

  1. I manufatti temporanei realizzati nel comune de L'Aquila durante il periodo di emergenza dichiarato con ordinanza di Protezione civile in relazione agli eventi sismici del 2009 possono ottenere la sanatoria nel rispetto dei criteri e secondo le procedure disciplinate dall'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.
  2. Ai fini di cui al comma 1, i manufatti di cui al primo periodo possono ottenere il permesso di costruire in sanatoria se l'intervento risulti conforme:

   a) ai provvedimenti comunali adottati in attuazione delle ordinanze di protezione civile che hanno regolato l'emergenza e alle norme tecniche per le costruzioni vigenti all'epoca della realizzazione del manufatto;

   b) alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda per il rilascio del permesso in sanatoria.

  3. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 36-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari a quella prevista dall'articolo 16.
  4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai manufatti realizzati nel rispetto dei vincoli culturali, paesaggistici, ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico vigenti al momento di presentazione della domanda per il rilascio del permesso in sanatoria fino al primo aggiornamento degli strumenti urbanistici comunali. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non può comportare limitazione dei diritti dei terzi.
  5. I manufatti di cui al comma 1 non possono essere oggetto delle procedure di cui all'articolo 23-ter del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, e su di essi possono effettuarsi, per un tempo pari ad anni quindici dal rilascio del titolo di cui al comma 3, esclusivamente gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), b), e c), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.