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Legislatura XIX

Proposta emendativa 2.014.in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 1896

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/06/2024  [ apri ]
2.014.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Ulteriori interventi realizzati durante l'emergenza sanitaria da COVID-19)

  1. Tutti i soggetti che, usufruendo della deroga prevista dall'articolo 264, comma 1, lettera f), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, hanno realizzato interventi edilizi per assicurare l'ottemperanza alle misure di sicurezza e di distanziamento sociale, hanno facoltà di presentare istanza per la regolarizzazione ed il definitivo mantenimento delle opere realizzate.
  2. L'istanza di cui al precedente comma è presentata dall'interessato ai competenti uffici del comune entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  3. L'approvazione dell'istanza di regolarizzazione da parte dei competenti uffici del comune è subordinata al pagamento del contributo di costruzione di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ed al previo reperimento di tutte le prescritte dotazioni di standard urbanistici di cui al decreto ministeriale n. 1444 del 1968 e parcheggi pertinenziali di cui all'articolo 41-sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, necessari per far fronte all'aumento del carico urbanistico indotto dall'intervento.
  4. Qualora sia dimostrata l'impossibilità di reperire, ad adeguata distanza rispetto all'immobile oggetto dell'intervento, gli standard di cui al comma precedente, gli stessi possono essere monetizzati. In tal caso l'importo della monetizzazione va calcolato in misura pari al 50 per cento del contributo di costruzione dovuto ai sensi dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativo alla volumetria che determina la quota di standard urbanistici non reperiti; sono fatte salve diverse modalità di calcolo eventualmente già deliberate dalle amministrazioni comunali.
  5. L'interessato produce, unitamente all'istanza ed alla documentazione di cui ai commi precedenti, un atto d'obbligo con cui si impegna a mantenere immutata la destinazione d'uso dell'immobile oggetto degli interventi da regolarizzare ed a provvedere al ripristino dello stato dei luoghi nel caso in cui l'immobile dovesse essere adibito a diverse funzioni rispetto alla destinazione esistente al momento della presentazione dell'istanza di regolarizzazione.
  6. Sull'istanza di regolarizzazione i competenti uffici del comune provvedono entro il termine di 90 giorni decorso il quale, senza che il competente ufficio comunale si sia pronunciato, l'istanza di regolarizzazione si intende accolta.