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Legislatura XIX

Proposta emendativa 2.011.in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 1896

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/06/2024  [ apri ]
2.011.
inammissibile

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Liberazione dell'immobile nei procedimenti di rilascio a seguito della convalida dello sfratto)

  1. Al fine di favorire la immissione sul mercato degli immobili ad uso abitativo, dopo l'articolo 608 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 608.1.
(Liberazione dell'immobile nei procedimenti di rilascio a seguito della convalida dello sfratto)

   1. Nei procedimenti di rilascio a seguito della convalida dello sfratto, con provvedimento non impugnabile emesso entro quindici giorni dall'istanza del creditore procedente, il giudice dell'esecuzione, nomina custode giudiziario dei beni pignorati una persona inserita nell'elenco di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del presente codice.
   2. Al custode si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 559.
   3. Il giudice dell'esecuzione, con provvedimento opponibile ai sensi dell'articolo 617, ordina la liberazione dell'immobile entro i successivi trenta giorni.
   4. L'ordine di liberazione è attuato dal custode secondo le disposizioni del giudice dell'esecuzione, senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti, nell'interesse e senza spese a carico del creditore procedente, salvo espresso esonero del custode ad opera di quest'ultimo. Per l'attuazione dell'ordine di liberazione il giudice può autorizzare il custode ad avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell'articolo 68. Quando nell'immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati, il custode intima al soggetto tenuto al rilascio di asportarli, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza. Dell'intimazione si dà atto a verbale ovvero, se il soggetto intimato non è presente, mediante atto notificato a cura del custode. Se l'asporto non è eseguito entro il termine assegnato, i beni mobili sono considerati abbandonati e il custode, salva diversa disposizione del giudice dell'esecuzione, ne cura lo smaltimento o la distruzione.».